OJ:L_202490510
| Redacția Lex24 | |
| Publicat in Jurnalul Oficial UE, 13/08/2024 |
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Informatii
Data documentului: 08/08/2024Autor: Comisia Europeană, Direcția Generală Traduceri
Formă: Jurnalul Oficial UE
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/90510 |
13.8.2024 |
Rettifica del regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano («D4»), il decametilciclopentasilossano («D5») e il dodecametilcicloesasilossano («D6»)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L, 2024/1328, 17 maggio 2024)
Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 3, lettera a),
anziché:
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«a) |
per le sostanze D4 e D5 nei prodotti cosmetici da sciacquare, il paragrafo 1, lettera c), si applica dopo il 31 gennaio 2020. Ai della presente lettera, per “prodotti cosmetici da sciacquare” si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che, in condizioni normali d’uso, sono eliminati con l’acqua dopo l’applicazione;», |
leggasi:
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«a) |
per le sostanze D4 e D5 nei prodotti cosmetici da sciacquare, il paragrafo 1, lettera c), si applica dopo il 31 gennaio 2020. Ai fini della presente lettera, per “prodotti cosmetici da sciacquare” si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che, in condizioni normali d’uso, sono eliminati con l’acqua dopo l’applicazione;». |
Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 4,
anziché:
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«4. |
A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: |
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a) |
all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” per i seguenti usi industriali:
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b) |
all’immissione sul mercato delle sostanze “D5” e “D6” per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, per il trattamento e la cura di cicatrici e ferite, la prevenzione delle ferite e la cura della stomia; |
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c) |
all’immissione sul mercato del “D5” per uso professionale per la pulizia o il restauro di opere d’arte e oggetti di antiquariato.», |
leggasi:
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«4. |
A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: |
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a) |
all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” per i seguenti usi industriali:
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|
b) |
all’immissione sul mercato delle sostanze “D5” e “D6” per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, per il trattamento e la cura di cicatrici e ferite, la prevenzione delle ferite e la cura della stomia; |
|
c) |
all’immissione sul mercato del “D5” per uso professionale per la pulizia o il restauro di opere d’arte e oggetti di antiquariato; |
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d) |
all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” per l’uso come reagenti di laboratorio in attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate.». |
Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 5,
anziché:
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«5. |
A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera b), non si applica all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” come costituenti di un polimero di silicio, tranne se il polimero di silicio è utilizzato per formulare una miscela non oggetto di deroga a norma del paragrafo 6.», |
leggasi:
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«5. |
A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera b), non si applica all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6”: |
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— |
come costituenti di un polimero siliconico in quanto tale; |
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— |
come costituenti di un polimero siliconico in una miscela oggetto di deroga a norma del paragrafo 6.». |
Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 6, frase introduttiva,
anziché:
«A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera c), non si applica all’immissione sul mercato di miscele contenenti “D4”, “D5” o “D6” quali residui da polimeri di silicio, alle seguenti condizioni:»,
leggasi:
«A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera c), non si applica all’immissione sul mercato di miscele contenenti “D4”, “D5” o “D6” quali residui da polimeri siliconici, alle seguenti condizioni:».
Pagina 6, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 6, lettera c),
anziché:
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«c) |
“D4”, “D5” o “D6” in concentrazione uguale o inferiore allo 0,2 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746;», |
leggasi:
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«c) |
“D4”, “D5” o “D6” in concentrazione uguale o inferiore allo 0,2 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, diversi dai dispositivi di cui al paragrafo 6, lettera d);». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1328/corrigendum/2024-08-13/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)

